Il porto dell'alto Adriatico
Data: 31.12.2012

Rimane in vigore l'ordinanza balenare n° 11/2011 dall'ufficio circondariale marittimo di Grado.
Per consultare tutte le ordinanze:
http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/ordinanze.cfm?PageNum_Recordset2=1&Pa_Recordset2=5&Pa_Recordset2=1&Pa_Recordset2=2&id=66
Data: 16.05.2012
Per la 22° volta nella nostra località i porti turistici aderenti al Consorzio Marine Lignano sono stati insigniti del prestigioso vessillo che la Fee (Foundation for Environmental Education) riconosce alle spiagge ed ai marina che si distinguono per l'impegno e l'educazione ambientale, la qualità dei servizi erogati, la sicurezza e la qualità dell'acqua. Notevole la valenza dell'ambito riconoscimento, noto non solo in Europa ma anche nell'intero bacino del Mediterraneo, sinonimo di indiscussa qualità e rispetto per l'ambiente, accolto con grande soddisfazione dalle direzioni dei singoli marina che ogni anno profondono il loro impegno per il raggiungimento di due obbiettivi prefissati, che vanno dal risparmio energetico, alle raccolte differenziate alla sicurezza, così come stabilito dagli standards FEE. Soddisfazione resa ancora maggiore dal fatto che la ventiduesima assegnazione è consecutiva, ininterrottamente dal 1990, a riprova del mantenimento, da parte dei marina, di livelli qualitativi di eccellenza.
Data: 25.04.2012

Tassa annuale sulle imbarcazioni introdotta dall'art. 16, commi 2-10 e 15-ter, del DL n. 201/2011 (conv. con modif. dalla L. n. 214/2011).
La risoluzione n. 39/2012, diffusa ieri dall'Agenzia, istituisce infatti i codici tributo per versare la tassa, tramite "F24 versamenti con elementi identificativi", entro il prossimo 31 maggio. Inoltre, con un provvedimento direttoriale, sono stati precisati termini e modalità di pagamento.
Il provvedimento chiarisce, innanzitutto, che i dati e le informazioni da indicare ai fini dell'attività di controllo si trovano sul modello di versamento.
Qualora i soggetti interessati fossero impossibilitati ad utilizzare il modello F24, possono optare per il pagamento tramite bonifico in euro, da corrispondere in favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1222, indicando:
- codice BIC: BITAITRRENT;
- causale: generalità del soggetto, identificativo (sigla d'iscrizione) dell'imbarcazione, codice tributo e periodo di riferimento;
- IBAN: IT15Y0100003245348008122200 (cfr. sito web della Ragioneria generale dello Stato, www.rgs.mef.gov.it).
La tassa va versata con riferimento al periodo 1° maggio - 30 aprile dell'anno successivo, e dev'essere corrisposta entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui - precisa ancora il provvedimento - il presupposto per l'applicazione si verifichi dopo il 1° maggio, "il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso". Ulteriore ipotesi è quella dei contratti ex art. 16, comma 7, del DL 201/2011: si tratta di proprietari, usufruttuari e acquirenti con patto di riservato dominio, nonché degli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. La tassa, in tal caso, è dovuta sul periodo di durata del contratto e va, dunque, calcolata rapportando la misura ai giorni effettivi: occorre versare entro il giorno precedente la data d'inizio del periodo di durata del contratto, se inferiore al periodo 1° maggio - 30 aprile.
Codici tributo 3370, 8936 e 1931
La risoluzione n. 39/2012 introduce, quindi, i necessari codici tributo, da utilizzare nel modello "F24 versamenti con elementi identificativi":
- 3370 (denominato "Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011");
- 8936 (denominato "Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 - Sanzione");
- 1931 (denominato "Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 - Interessi").
Nella sezione "CONTRIBUENTE", il soggetto versante deve inserire i propri dati anagrafici e il codice fiscale.
Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", in corrispondenza degli "importi a debito versati", il campo "tipo" va compilato con la lettera "R"; nel campo "elementi identificativi", occorre segnare il codice identificativo dell'imbarcazione (ossia la sigla d'iscrizione); allo stesso campo, in caso di contratti ex comma 7 dell'art. 16, vanno aggiunti in formato GGGGMM i primi 6 caratteri del giorno d'inizio del contratto, del giorno e del mese di fine periodo del contratto, e negli spazi successivi il codice identificativo dell'imbarcazione.
Infine, il campo "codice" va compilato indicando il codice tributo e, nel campo "anno di riferimento", occorre indicare l'anno di decorrenza della tassa in formato AAAA
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/Tassa+annuale+sulle+unita+da+diporto/Scheda+Tassa+Diporto/
Alleghiamo circolare dell'Agenzia delle Entrate.
Data: 12.03.2012
| Lunghezza FT |
Età barca
1-5 anni |
Età barca
5-10 anni (-15%) |
Età barca
11-15 anni (-30%) |
Età barca
+15 anni (-45%) |
| 10,01-12 m |
800,00
|
680,00
|
560,00
|
440,00
|
| 12,01-14 m |
1.160,00
|
986,00
|
812,00
|
638,00
|
| 14,01-17 m |
1.740,00
|
1.479,00
|
1.218,00
|
957,00
|
| 17,01-20 m |
2.600,00
|
2.210,00
|
1.820,00
|
1.430,00
|
| 20,01-24 m |
4.400,00
|
3.740,00
|
3.080,00
|
2.420,00
|
| 24,01-34 m |
7.800,00
|
6.630,00
|
5.460,00
|
4.290,00
|
| 34,01-44 m |
12.500,00
|
10.625,00
|
8.750,00
|
6.875,00
|
| 44,01-54 m |
16.000,00
|
13.600,00
|
11.200,00
|
8.800,00
|
| 54,01-64 m |
21.500,00
|
18.275,00
|
15.050,00
|
11.825,00
|
| Oltre 64 m |
25.000,00
|
21.250,00
|
17.500,00
|
13.750,00
|
Lunghezza FT |
Età barca
1-5 anni |
Età barca
5-10 anni (-15%) |
Età barca
11-15 anni (-30%) |
Età barca +15 anni (-45%) |
| 10,01-12 m |
400,00
|
340,00
|
280,00
|
220,00
|
| 12,01-14 m |
580,00
|
493,00
|
406,00
|
319,00
|
| 14,01-17 m |
870,00
|
740,00
|
609,00
|
479,00
|
| 17,01-20 m |
1.300,00
|
1.105,00
|
910,00
|
715,00
|
| 20,01-24 m |
2.200,00
|
1.870,00
|
1.540,00
|
1.210,00
|
| 24,01-34 m |
3.900,00
|
3.315,00
|
2.730,00
|
2.145,00
|
| 34,01-44 m |
6.250,00
|
5.313,00
|
4.375,00
|
3.438,00
|
| 44,01-54 m |
8.000,00
|
6.800,00
|
5.600,00
|
4.400,00
|
| 54,01-64 m |
10.750,00
|
9.138,00
|
7.525,00
|
5.913,00
|
| Oltre 64 m |
12.500,00
|
10.625,00
|
8.750,00
|
6.875,00
|
|
Lunghezza FT
(indicativa in metri) |
Superficie Velica(indicativa in mq)
|
Potenza massima del motore ausiliario in kW (0,5 della sup. velica)
|
Potenza massima del motore ausiliario in CV
|
|
10
|
60
|
120
|
164
|
|
12
|
90
|
180
|
246
|
|
14
|
110
|
220
|
300
|
|
16
|
140
|
280
|
370
|
|
18
|
170
|
340
|
450
|
|
20
|
190
|
380
|
500
|
Data: 01.03.2012

Una buona notizia. L'emendamento Grillo-Cutrufo, voluto da UCINA e le altre associazione del cluster nautico, è stato approvato dalla 10° Commissione del Senato Industria, Commercio e Turismo.
Riportiamo di seguito il testo della legge modificiata:
2. Dal 1° Maggio 2012 di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:
a) € 800,00 per le unità con scafo di lunghezza da 10.01 metri a 12 metri;
b) € 1.160,00 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) € 1.740,00 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 metri a 17 metri;
d) € 2.600,00 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 metri a 20 metri;
e) € 4.400,00 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 metri a 24 metri;
f) € 7.800,00 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 metri a 34 metri;
g) € 12.500,00 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 metri a 44 metri;
h) € 16.000,00 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 metri a 54 metri;
i) € 21.500,00 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 metri a 64 metri;
l) € 25.000,00 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa è ridotto alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra supericie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia superiore a 0.5.
4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti.
5-bis. La tassa di cui al comma 2 non è dovuta per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commmi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione.
6. ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e triubutaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano la disposizone in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l'omesso, ritardo o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta. (...)
15. L'imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma 11 si applicanto le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
15-ter. (...)La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
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